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26 giugno 2026 l’AIDIM (Associazione Italiana di Diritto Marittimo) ha organizzato a Genova l’interessante Convegno intitolato “LE GARANZIE MARITTIME A 100 ANNI DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1926 SUI PRIVILEGI E LE IPOTECHE”.
Il Convegno ha avuto luogo in occasione del centenario della prima Convenzione sulla disciplina internazionale dei diritti di garanzia sulla nave, che consentono il soddisfacimento dei relativi crediti marittimi con priorità. Firmata a Bruxelles il 10 aprile 1926, l’Italia ne è parte e ha adattato le norme del codice della navigazione a quelle della Convenzione.
Il tema trattato dalla sottoscritta ha riguardato i diritti di garanzia sulla nave in costruzione. L’intervento si è incentrato in particolare sull’ipoteca su nave in costruzione per richiamare l’attenzione su una questione tuttora aperta: un vuoto legislativo che ad oggi non risulta essere stato colmato. La questione è stata anche oggetto di un caso giudiziario che ha riguardato l’esistenza, l’efficacia e l’opponibilità dell’ipoteca quando la costruzione della nave viene proseguita in un luogo diverso da quello in cui è stata ab origine iscritta la dichiarazione di costruzione e validamente trascritta l’ipoteca.
I diritti di garanzia sulla nave in costruzione sono strettamente correlati alle esigenze di finanziamento che la costruzione di una nave richiede capitali elevati, tempi lunghi e comporta rischi tecnici e commerciali rilevanti. Cantiere costruttore, Armatore e Banche devono coordinare i rispettivi interessi economici attraverso garanzie reali e personali, poiché l’impegno finanziario spesso eccede le disponibilità sia dell’Armatore sia del Cantiere, specialmente dopo il venir meno dei finanziamenti statali all’industria della costruzione navale.
In genere il contratto di costruzione preved un primo pagamento alla stipula e rate intermedie legate agli stati di avanzamento lavori, spesso certificati da un ente terzo.
Difficilmente il Cantiere costruttore accetta l’onere di anticipare e reperire i fondi necessari per l’intera costruzione materiali, manodopera e fornitori richiedendo – come detto- pagamenti a stato avanzamento lavori. Spesso l’Armatore deve quindi ricorrere al finanziamento bancario, in genere con un pool di Banche, per versare anticipi e rate pre-consegna. Le Banche erogano finanziamenti “in conto costruzione” ma chiedono garanzie solide.
Questa funzione è assolta in primis dall’ ipoteca su nave in costruzione espressamente prevista dall’art. 566 cod. nav., resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione e concessa dal Cantiere o dal Committente futuro Armatore, secondo quanto stabilito in contratto in relazione alla proprietà della nave in costruzione.
La pubblicità dell’ipoteca ha efficacia costitutiva, sicché l’ipoteca esiste se è validamente trascritta; altrimenti non esiste. Un problema di opponibilità si porrebbe se la pubblicità avesse efficacia dichiarativa. In altri termini, non si può configurare il caso di un’ipoteca che sia esistente (cioè validamente trascritta) e al contempo non opponibile.
La questione centrale della causa è stata se l’ipoteca sulla nave in costruzione intrapresa nel luogo ove era stata resa la dichiarazione di costruzione e trascritta presso il competente registro fosse o meno giuridicamente “esistente” in data anteriore al sorgere del credito degli attori e quindi opponibile ai medesimi, potendosi considerare irrilevanti gli effetti della mancata trascrizione nel registro delle navi in costruzione presso la Capitaneria del luogo ove la costruzione era stata trasferita.
La soluzione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha accolto le tesi sostenute dalle Banche, ribadendo che la trascrizione è costitutiva del diritto reale di ipoteca, dotato del diritto di seguito, di modo che il bene ipotecato può essere alienato, sottoposto a diritti parziari di godimento a vantaggio di terzi, dato in garanzia ad altri creditori, e trasferito in altro luogo, ma l’effetto della trascrizione resta intangibile. Il Tribunale ha affermato che il riferimento all’uno o all’altro Ufficio della Capitaneria di Porto ha una valenza esclusivamente burocratica e deve ritenersi dato irrilevante ai fini della efficacia e della opponibilità dell’ipoteca navale.
Si potrebbe obiettare che, poiché la costruzione della nave era stata trasferita, il Registro competente a tenere la pubblicità navale era mutato. Tuttavia non esiste alcuna norma che, in caso di trasferimento della costruzione, imponga anche il trasferimento o la ripetizione della dichiarazione di costruzione e della trascrizione dell’ipoteca.
La soluzione giurisprudenziale deve quindi ritenersi corretta, l’ipoteca validamente trascritta ab origine continua a esistere ed a seguire il bene ovunque esso sia spostato.
Tuttavia, dal punto di vista pratico, se un terzo consulta il registro del luogo dove la nave risulta in costruzione, potrebbe non trovare traccia dell’ipoteca originariamente trascritta altrove. Considerato che la funzione della pubblicità è anche quella di rendere noti ai terzi iscrizioni e trascrizioni, questa lacuna nella trasparenza dei registri è problematica e meriterebbe un intervento normativo che chiarisca se sia necessaria un’annotazione nel nuovo registro affinché i terzi abbiano certezza dei registri su cui controllare.
In assenza di una disciplina espressa, la questione rimane aperta e potrebbe ripresentarsi in futuro. Sarebbe auspicabile quindi l’intervento del legislatore per garantire quella certezza del diritto e quella trasparenza dei registri essenziali per il corretto funzionamento del credito navale.
Programma:

5 novembre 2024 Convegno: “La corsa al dominio underwater, nuova frontiera della competizione internazionale“.
I fondali nascondono un tesoro di risorse ancora in gran parte inesplorato e dai cavi sottomarini passa il 97% del traffico internet. AIDIM ha approfondito diversi aspetti dell’argomento in un convegno ospitato da Confitarma

Abstract intervento dell’avv. Chiara Tagliaferro:

24 e 25 aprile 2023 Convegno: “Pronunce delle Corte EU che hanno cambiato la vita degli italiani”

Copertina del libro: “Pronunce della corte di giustizia dell’Unione Europea che hanno cambiato la vita degli italiani”

8 aprile 2022 Convegno: “Le navi autonome”

30 novembre 2021 Convegno: “Violenza e questioni di genere nei teatri di conflitto”